1. Il rapporto intercorrente fra il gestore e l'esercente deve essere disciplinato con contratto avente forma scritta, di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni. Non costituisce causa di risoluzione del contratto la cessione o l'affitto dell'azienda dell'esercente. Il contratto,
a) il PIN di iscrizione al registro;
b) la completa indicazione della licenza di esercizio del locale nonché delle autorizzazioni amministrative e di pubblica sicurezza;
c) la completa indicazione dell'autorizzazione rilasciata dal gestore per l'installazione di videogiochi;
d) la dichiarazione di idoneità del locale alla destinazione assegnata nonché di sicurezza degli impianti ivi esistenti in conformità alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
e) la previsione di risoluzione automatica del rapporto in caso di cancellazione del gestore dal registro, di ritiro della licenza di esercizio del locale, di revoca delle autorizzazioni amministrative o di pubblica sicurezza;
f) l'espressa previsione del rinnovo dei videogiochi a vincita a cura e a spese del gestore almeno ogni quattro anni.
3. Ai fini di una più efficace tutela dei minori cui è interdetto l'utilizzo dei videogiochi di cui ai commi 6 e 7, lettera b), dell'articolo 110 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e in riferimento a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto direttoriale dell'AAMS 27 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 3 novembre 2003, i medesimi videogiochi possono essere installati negli esercizi di cui all'articolo 2 del citato decreto direttoriale 27 ottobre 2003 solo in aree o in locali specificamente adibiti, al cui ingresso